L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.
Testo vigente dal 17 dicembre 1975
L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.
Testo vigente dal 17 dicembre 1975
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;638~art2 · fonte del testo