Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarrozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000. I caschi di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorita' giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-01-11;3~art4 · fonte del testo