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Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarrozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000. I caschi di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-01-11;3~art4 · fonte del testo