Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 180/1994. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 1 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo · Art. 2 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo · Art. 3 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo
Non sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni della legge n. 3 del 1986, che per le infrazioni all'obbligo dei conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco, prevedono una pena amministrativa da un minimo di lire centomila a un massimo di lire cinquecentomila. Nella misura delle sanzioni non si riscontra infatti quella macroscopica sproporzione, per cui solo potrebbero porsi problemi di costituzionalità, neppure in paragone con quelle - assunte a raffronto - stabilite dall'abrogato codice della strada (artt. 102 e 106) per il superamento dei limiti di velocità e in materia di sorpasso. E ciò tanto più se si consideri che la sanzione minima che potrebbe essere irrogata ove risulti di scarsa gravità la infrazione, è tutt'altro che eccessiva, che l'apprezzamento della pericolosità delle condotte sanzionate rientra nella discrezionalità del legislatore, e che non rileva, nella specie, che il trattamento sanzionatorio in questione sia stato equiparato, nel nuovo codice della strada, a quello, prima diversificato, relativo alla inosservanza dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da L. 100.000 a L. 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli. Se l'infrazione di cui al comma precedente e' commessa da un conducente di eta' inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verra' sequestrato e verra' restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-01-11;3~art3 · fonte del testo