Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 180/1994. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 1 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo · Art. 2 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo · Art. 3 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo
Non sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni della legge n. 3 del 1986, che per le infrazioni all'obbligo dei conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco, prevedono una pena amministrativa da un minimo di lire centomila a un massimo di lire cinquecentomila. Nella misura delle sanzioni non si riscontra infatti quella macroscopica sproporzione, per cui solo potrebbero porsi problemi di costituzionalità, neppure in paragone con quelle - assunte a raffronto - stabilite dall'abrogato codice della strada (artt. 102 e 106) per il superamento dei limiti di velocità e in materia di sorpasso. E ciò tanto più se si consideri che la sanzione minima che potrebbe essere irrogata ove risulti di scarsa gravità la infrazione, è tutt'altro che eccessiva, che l'apprezzamento della pericolosità delle condotte sanzionate rientra nella discrezionalità del legislatore, e che non rileva, nella specie, che il trattamento sanzionatorio in questione sia stato equiparato, nel nuovo codice della strada, a quello, prima diversificato, relativo alla inosservanza dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti:
tolto: 1) ai conducenti, di eta' inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
tolto: 2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-01-11;3~art1 · fonte del testo