Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovra' essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010
