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Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della unita tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 11/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art2 · fonte del testo