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Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della unita tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
