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[1]Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unita tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

[2]Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art5 · fonte del testo