Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unita tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.
tolto: Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art5 · fonte del testo