[1]Inderogabilita' convenzionali degli onorari e dei diritti.
[2]Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni' degli avvocati sono inderogabili.
[3]Ogni convenzione contraria e' nulla.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
