Art. 22 — Vacazioni
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[1]Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse e' di lire 15. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
[2]Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
[3]Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950
