Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Art. 25 — Applicazione analogica
Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtu' di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
