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[1]Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente puo' fare istanza, anche con lettera raccomandata, al direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore e' inscritto, affinche' inviti il professionista a presentare, a mezzo del direttorio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

[2]Il direttorio assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che puo' essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

[3]Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il direttorio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

[4]Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilita' derivante da causa non imputabile al professionista.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art27 · fonte del testo