Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

Art. 26 — Efficacia vincolante del parere del sindacato

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del ((consiglio dell'ordine)) sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al ((consiglio)) prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Testo vigente dal 15 gennaio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del tolto: direttorio del sindacato aggiunto: consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al tolto: direttorio aggiunto: consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art26 · fonte del testo