Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione. Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art29 · fonte del testo