I consoli debbono inviare, al Comitato nazionale dell'Opera, copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni. Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali. Ai consoli spettano anche le funzioni del giudice tutelare, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale. Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art30 · fonte del testo