I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni. Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art31 · fonte del testo