Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia ma residenti all'estero, richiedera' all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore e' morto per gli eventi di cui all'art. 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione e' fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorita' estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nel registro relativo. L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, e' autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art9 · fonte del testo