E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17. 2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 9 parole tolte, 58 parole aggiunte.

E' vietato adibire aggiunto: i minori al lavoro notturno tolto: i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto tolto: dall'ultimo comma dell'articolo 4. aggiunto: dall'articolo 17. 2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art15 · fonte del testo