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Ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:
- a)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b)il direttore dell'Istituto:
- c)due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori. Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. E' chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. Segretario del Consiglio e' il funzionario amministrativo di grado piu' elevato. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina in commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione devo essere ricostituito. In deroga a quanto e' previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresi' parte due insegnamenti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori. Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
