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La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali e' affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanita' scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto. Il collegio sindacale e' nominato dal Ministro per la sanita' e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art12 · fonte del testo