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Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso e' istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 2 maggio 1974
