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Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o richiesti dalle parti.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
