Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della insequestrabilita' dei proventi, della indennita' integrativa e della indennita' di tramutamento e di missione, dell'assegnazione delle case dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato, nonche' ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di Previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art2 · fonte del testo