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Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. I candidati non debbono portare ne' scritti, ne' libri, ne' pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare i codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi preventivamente comunicati alla Commissione, o al primo presidente per i candidati che sostengono le prove nelle sedi di Corte d'appello, e posti a loro disposizione previa verifica. Il concorrente che trasgredisce a queste disposizioni e' immediatamente escluso dall'esame. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta' di adottare i necessari provvedimenti. Due membri almeno debbono trovarsi presenti costantemente nella sala degli esami, e da loro puo' essere deliberata l'esclusione dall'esame per le trasgressioni che si verifichino durante le prove.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art10 · fonte del testo