Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario e' tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale. L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura e' tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art20 · fonte del testo