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L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

  • 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, nel quale sono iscritti anche gli atti in materia amministrativa;
  • 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
  • 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
  • 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
  • 5)repertorio degli atti soggetti a registrazione;
  • 6)registro per la restituzione delle somme depositate. Egli deve tenere anche un bollettario a madre e figlia per la ricezione e restituzione degli atti. Gli ufficiali giudiziari devono avere inoltre un bollettario a madre e figlia per la chiamata di causa. Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, e non distinti per ogni ufficiale giudiziario, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art101 · fonte del testo