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L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

  • 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
  • 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
  • 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
  • 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
  • 5)repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
  • 6)registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;
  • 7)bollettario a madre e figlia per la ricevuta:
  • a)delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
  • b)dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
  • c)delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro. Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti. Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati. Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 44 parole tolte, 91 parole aggiunte in 8 capoversi.

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri aggiunto: e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civiletolto: , nel quale sono iscritti anche gli atti in materia aggiunto: e amministrativa;

5) repertorio tolto: degli aggiunto: per gli atti soggetti a registrazione;

6) registro per tolto: la restituzione delle somme depositate. Egli deve tenere anche un aggiunto: i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

aggiunto: 7) bollettario a madre e figlia per la aggiunto: ricevuta:

aggiunto: a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';

aggiunto: b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

aggiunto: c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro. Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti. tolto: Gli ufficiali giudiziari devono avere inoltre un bollettario a madre e figlia per la chiamata di causa aggiunto: Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati. Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comunetolto: , e non distinti per ogni ufficiale giudiziario, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art101 · fonte del testo