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L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:
- 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
- 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5)repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
- 6)registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;
- 7)bollettario a madre e figlia per la ricevuta:
- a)delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
- b)dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
- c)delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro. Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti. Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati. Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
