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I registri per gli atti in materia civile e per gli atti in materia penale debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficienti per l'anno cui sono destinati. Prima che i registri siano posti in uso ciascun mezzo foglio deve essere numerato e vidimato dal capo dell'ufficio, il quale nell'ultima pagina attesta di quanti fogli e' composto il registro e vi appone la data in tutte lettere.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art102 · fonte del testo