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((I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
