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((I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 60 parole tolte, 50 parole aggiunte.

I registri tolto: per gli atti in materia civile e per gli atti in materia penale debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficienti per l'anno cui sono destinati. Prima che i registri siano aggiunto: e il bollettario, prima di essere posti in uso tolto: ciascun mezzo foglio deve essere numerato e vidimato dal capo dell'ufficio aggiunto: debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale tolto: nell'ultima pagina attesta di quanti fogli e' composto il registro e vi appone la data in tutte lettere aggiunto: scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art102 · fonte del testo