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Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale prescrizione sono punite, salve le pene disciplinari, ai termini dell'art. 131 della predetta legge.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art107 · fonte del testo