Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
tolto: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, o di altre leggi sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
tolto: 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento. Tale somma e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art108 · fonte del testo