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Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
- 1)il diritto di cronologico;
- 2)il diritto di copia;
- 3)il diritto fisso postale;
- 4)il diritto di chiamata di causa;
- 5)il diritto di notificazione;
- 6)il diritto di redazione di verbale;
- 7)il diritto di protesto cambiario;
- 8)il diritto di vacazione;
- 9)il diritto di assistenza di cui al successivo articolo 118.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
