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Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

  • 1)il diritto di cronologico;
  • 2)il diritto di copia;
  • 3)il diritto fisso postale;
  • 4)il diritto di chiamata di causa;
  • 5)il diritto di notificazione;
  • 6)il diritto di redazione di verbale;
  • 7)il diritto di protesto cambiario;
  • 8)il diritto di vacazione;
  • 9)il diritto di assistenza di cui al successivo articolo 118.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art109 · fonte del testo