Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve tra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo ove l'atto deve essere eseguito. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte. Dopo il primo chilometro ogni altro successivo si considera compiuto quando l'ufficiale giudiziario abbia percorso piu' di duecento metri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art120 · fonte del testo