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Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve tra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo ove l'atto deve essere eseguito. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte. Dopo il primo chilometro ogni altro successivo si considera compiuto quando l'ufficiale giudiziario abbia percorso piu' di duecento metri.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art120 · fonte del testo