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L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura eguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica, quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, sia costretto a percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero, o di qualsiasi Amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, l'anticipazione da parte dell'erario e' limitata alla sola trasferta di maggiore importo. Le altre anticipazioni sono prenotate a debito.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
