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Per tutti gli atti da effettuarsi nel giorno stesso della richiesta i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati della meta'. Lo stesso aumento spetta quando la richiesta e' fatta nelle ore pomeridiane del giorno antecedente alla esecuzione dell'atto. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con la indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente in carta libera per gli atti che si eseguono per processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto indicando il motivo per cui non e' stata scritta e firmata. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 121 il diritto di urgenza e' dovuto una sola volta nella misura stabilita' per l'atto che importi il maggior diritto o la maggiore indennita'.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
