Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario. Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art22 · fonte del testo