Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto e' disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale sui crediti ricuperati spetta agli ufficiali giudiziari che, nell'ultimo giorno del mese che precede quello della ripartizione, si trovino in effettivo servizio presso l'ufficio a cura, del quale il ricupero venne eseguito. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 31, ha diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio, e, nel caso che presti effettivo servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare le somme di spettanza dei medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art126 · fonte del testo