Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con la qualita' di ufficiale giudiziario e' incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione o altra carica anche non retribuita, in tutte le societa' che hanno fine di lucro. E' pure incompatibile ogni occupazione o attivita' che a giudizio del Ministero non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione o che il Ministero non creda di consentire per ragioni di opportunita'. Gli ufficiali giudiziari possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del capo dell'ufficio, da concedersi caso per caso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art26 · fonte del testo