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Per la liquidazione dell'indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dell'ammontare delle indennita' integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per le notificazioni postali da quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale del riparto. Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, appone su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio, ed il proprio visto, per conformita' sullo stato. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un "registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari" conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia, e quindi i presidenti di collegi ed i pretori in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonche' dello stato prescritto dall'art. 134, e avuto riguardo all'anzianita' di servizio degli aventi diritto, procedono alla liquidazione delle indennita' integrative eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano quindi mandato di pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma. In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennita' viene liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito o applicato, previa richiesta, all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, degli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione. Quando la indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennita', puo' ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno solare.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
