Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformita' del precedente art. 131, e viene presentato al rispettivo capo dell'ufficio, ma, ai fini della indennita', integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale risulti maggiore la cifra dei proventi riscossi. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione della indennita' e la emissione del mandato di pagamento, previa richiesta degli occorrenti dati agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in pianta, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art132 · fonte del testo