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Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmettono al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennita' integrative, segnando per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno. In base a tali elenchi, i presidenti dei tribunali fanno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al tribunale, e lo trasmettono al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero non oltre il 28 febbraio. Nello stesso termine il primo presidente della Corte di cassazione, trasmette al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti ai quali siano state concesse indennita' integrative nell'anno precedente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art133 · fonte del testo