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Presso ogni cancelleria deve essere conservato uno stato della carriera di ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio. Non appena si verifichino variazioni di carriera, il Ministero di grazia e giustizia ed i primi presidenti delle Corti di appello ne danno di volta in volta notizia agli uffici interessati. Le variazioni devono essere annotate nello stato a cura del cancelliere capo. In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'ufficiale giudiziario trasferito o applicato e' immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale questi sia stato destinato.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art134 · fonte del testo