Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'articolo 142 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento e' ridotto a dieci giorni, e contro la ingiunzione medesima non e' ammessa opposizione. Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, il procuratore del registro ne da' comunicazione al presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello e l'ufficiale giudiziario e' sospeso dall'ufficio fino a quando il pagamento non abbia luogo. La sospensione e' rispettivamente dichiarata, e ove del caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto dei magistrati predetti, non soggetto ad impugnazione, salva peraltro l'azione disciplinare. Tale sospensione produce gli effetti indicati nella prima parte dell'art. 54, non da' diritto al trattamento economico di cui all'art. 56, e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma tale esecuzione, se non ancora si trova iniziata, e' rimandata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione per mancato pagamento. Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta, del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti, puo' essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura. La dispensa non puo' pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito. L'ufficiale giudiziario dispensato per il solo fatto del mancato pagamento deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art146 · fonte del testo