Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo. Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali, distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto e' vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro. Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art142 · fonte del testo