Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La prova orale e' pubblica; non puo' durare meno di quindici minuti ne' piu' di trenta. Ogni membro della Commissione puo' interrogare su qualsiasi materia di esame, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o piu' materie. Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione, nella quale ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'intera prova orale, e si assegna complessivamente il numero dei voti che viene annotato nel processo verbale. Il segretario in fine di ogni seduta rende pubblico, il risultato della prova mediante foglio da affiggersi alla porta della sala degli esami. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai trentacinque cinquantesimi dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di trenta cinquantesimi nella prova orale. L'ammontare complessivo dei voti assegnati ai concorrenti dichiarati idonei e' aumentato, su valutazione della Commissione, di un numero complementare di voti fino a cinque per coloro che prestino lodevole servizio quali aiutanti ufficiali giudiziari. Tale aumento e' deliberato dalla Commissione in favore di ciascun concorrente, che risulti avervi diritto, immediatamente dopo l'assegnazione dei voti per la prova orale da lui sostenuta.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art15 · fonte del testo