Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 116, e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:
tolto: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 150;
tolto: b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art115 · fonte del testo