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Il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche di sede diversa da quella dove prestano servizio. Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono - tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilita' morale - le indennita' stabilite allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XIII.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
