Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I commessi autorizzati, che trovansi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello competente, ed assumono, previo giuramento a norma del precedente art. 24, la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario. Dalla suddetta data di pubblicazione essi vengono iscritti alla Cassa di previdenza, di cui all'art. 149, comma secondo, e cessa l'obbligo di iscrizione all'istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' ogni rapporto di impiego privato fra i medesimi e gli ufficiali giudiziari da cui dipendono, i quali sono tenuti a liquidare le indennita' loro spettanti in base allo stipendio mensile di lire 850 (ottocentocinquanta). Ai commessi autorizzati, che cessano dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge spetta altresi' una volta tanto e a carico dell'Erario, una indennita' pari a tante mensilita' del compenso stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e successive modificazioni, per quanti sono gli anni di servizio nei quali hanno goduto di detto compenso. Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla stessa data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facolta' di riscatto, l'indennita' una volta tanto, anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. L'indennita' di cui al comma precedente si determina secondo le norme in vigore per la predetta Cassa di previdenza, in base all'eta', alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art161 · fonte del testo